REGOLAMENTO GENERALE DEL CORPO DEI CARABINIERI REALI
Approvato da Sua Maestà Carlo Felice nell'anno 1822
Anno di pubblicazione 2009
Introduzione Vincenzo Pezzolet
Pag. XXXIV - 278
Prezzo € 25,00
Collana Imago Mundi
ISBN 9788884630193
Il 16 ottobre 1822 Re Carlo Felice emanò un nuovo e più completo regolamento per il Corpo dei Carabinieri Reali, che sarà alla base di tutti i successivi regolamenti fino al giorno d'oggi.
Il testo, non più un breve documento organizzativo ma un vero e proprio libro (in gergo militare "libretta") di più di duecentocinquanta pagine, fissa puntigliosamente, in 631 paragrafi e una serie di allegati, ogni aspetto del Corpo.
Una prima parte si occupa dell'organizzazione, delle prerogative e del personale.
La seconda tocca le relazioni del Corpo con le differenti autorità, mentre la terza specifica i dettagli del servizio; infine, la quarta delinea l'ordine interno e la disciplina.
Oltre a tutte le disposizioni di servizio, il Regolamento del 1822 stabiliva alcuni principi duraturi: i carabinieri, tranne che per la trasmissione di dispacci urgenti, devono essere almeno in due; devono considerarsi in servizio perpetuo in qualunque circostanza e a qualunque ora; devono sempre avere un contegno distinto, fermo, dignitoso, calmo, imparziale e umano.
Il reclutamento era reso ancora più selettivo perché il candidato doveva avere almeno venticinque anni, un'età ragguardevole per quei tempi, e non più di quaranta; saper leggere e scrivere correttamente; essere possibilmente celibe o vedovo senza prole; appartenere a una famiglia di onesta professione e senza precedenti penali; aver servito almeno quattro anni in un altro corpo dell'Arma ricevendone un certificato di buona condotta e salute; essere alto trentanove once per la fanteria e quaranta per la cavalleria (intorno al metro e settantacinque, altra caratteristica non comune al tempo). Le nuove reclute si ingaggiavano per dieci anni e avevano diritto a ricevere la somma dell'ingaggio (150 lire se Carabinieri Reali a piedi e 350 se a cavallo) soltanto dopo trentacinque mesi di ininterrotto servizio. Gli allievi carabinieri ricevevano soltanto 75 lire, ma avevano poi diritto a maturare stipendi e ulteriore ingaggio in misura della loro anzianità di servizio.
Altra norma particolare era quella riguardante il matrimonio. Di regola esso veniva sconsigliato ai sottufficiali e ai carabinieri perché la loro paga bastava al mantenimento personale "mediante regolata economia", ma era insufficiente per una famiglia, tanto più se numerosa, senza contare le complicazioni derivanti dal far vivere una famiglia in caserma, il pericolo di indebitamento, nonché il concreto rischio di miseria in caso di morte del carabiniere.
I modelli in appendice contengono tutti i formulari necessari al servizio: il solo rapporto analitico degli arresti e altre operazioni presenta ben trentatré colonne da compilare, mentre i diversi tipi di verbale che si possono redigere sono addirittura sedici, indice di come questo testo abbia contribuito fortemente a impostare la proverbiale pignoleria dei carabinieri.
L'Indice
Introduzione di Vincenzo Pezzolet * Note biografiche * Bibliografia * Premessa al testoREGOLAMENTO GENERALE DEL CORPO DEI CARABINIERI REALI
Approvato da Sua Maestà Carlo Felice nell’anno 1822
Estratto Introduzione di Vincenzo Pezzolet